Q&A
Domande e Risposte
Addizionali regionali e comunali per i residenti all'estero
I residenti all'estero sono soggetti al pagamento delle addizionali regionali e comunali IRPEF?
Le addizionali regionali e comunali appartengono alla categoria delle imposte e non delle tasse pertanto sono dovute quandunque sia dovuta l'IRPEF indipendentemente dalla residenza del contribuente. La differenza tra imposta e tassa risiede nel fatto che mentre la prima si riferisce alla capacita' contributia del soggetto, la seconda viene corrisposta a fronte di un servizio prestato al soggetto dallo Stato in ogni sua forma (ente, comune,...). Occorre identificare quindi il luogo (quale sia la regione o il comune) che abbia il diritto all'imposta che generalmente coincide con il luogo in cui si e' generato il reddito imponibile, mentre, per esempio per i pensionati residenti all'estero coincide con il luogo in cui è ubicata la sede dell’Inps erogante la pensione. "Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’IRPEF stessa (art. 24 del TUIR)." (Fonte Agenzia delle Entrate).
Assistenza sanitaria
Se mi trasferisco all’estero perdo il diritto all’assistenza sanitaria gratuita?
Sì, il trasferimento all’estero e la relativa iscrizione all’AIRE comporta la perdita dei diritti relativi all’assistenza sanitaria nazionale, ma si acquistano, ove previsti dalla normativa domestica, quelli previsti per i residenti nel nuovo stato di residenza.
Attività professionale svolta all'estero: spetta il credito di imposta per le ritenute subite nello stato estero?
Ritenuta estera sui redditi da attività professionale svolta all'estero da residente italiano
Qualora un professionista residente in Italia che svolga attività professionale in uno stato estero subisca da detto stato una ritenuta alla fonte per i compensi ricevuti per tale attività, in assenza di una stabile organizzazione nello stato estero e qualora vi sia in essere un Trattato contro le doppie imposizioni con lo stato estero che preveda l'esclusiva tassazione dei redditi d'impresa nello stato di residenza (Italia), il professionista italiano non ha diritto al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'art. 165 del TUIR e l'indebita ritenuta può essere chiesta a rimborso solo nello stato estero. Questo lo a ribadito anche l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n 23/E/2019
Come vengono pagate le pensioni ai non-residenti?
INPS e pensioni estere
L’INPS paga e propri pensioni ai residenti all’estero mediante bonifico bancario ordinario presso Citibank N.A. Il pensionato che resiede all'estero può chiedere il pagamento della propria pensione direttamente nel paese estero di residenza mediante accredito sul proprio conto corrente bancario. Per i pensionati residenti in Argentina e Brasile, il pagamento della prima rata di pensione viene sempre effettuato verso una filiale del Banco Itaù, in tal caso il pensionato deve obbligatoriamente registrarsi presso Banco Itaù ed solo successivamente chiedere che il pagamento avvenga a mezzo di accredito su conto corrente presso un qualsiasi altro istituto bancario, per i pensionati residenti in Svizzera, si deve invece comunicare a Citibank N.A. la valuta con la quale desidera ricevere i pagamenti (euro o franchi svizzeri) pensionisti.
Per l'Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni:
• pensioni sociali ai cittadini senza risorse;
• pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti e ciechi civili;
• integrazione della pensione minima;
• integrazione dell'assegno d'invalidità;
• l’assegno sociale;
• maggiorazione sociale.
Cos'è il Certificato A1?
Contributi previdenziali
Il documento portatile A1 serve a certificare quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al lavoratore che, per motivi di lavoro, si sposta in uno o più Stati dell’UE. In sostanza, il predetto documento stabilisce in quale Stato devono essere versati i contributi previdenziali. (Fonte INPS)
Il documento portatile A1 è un certificato standard europeo, valido ed accettato in tutti i Paesi Membri dell'UE, esso è rilasciato dall’istituzione previdenziale del paese di cui si applica la legislazione.
Il Certificato A1 deve essere richiesto all'INPS o all'istituto previdenziale del proprio paese di residenza anche dai membri del consiglio di amministrazione di società residenti in uno altro Stato Membro per i contributi relativi ai cosiddetti "gettoni di presenza".
Cos'è la clausola split-year?
Cosa si intende per frazionamento del periodo d'imposta?
Frazionamento del periodo d'imposta è una clausola inclusa nei trattati internazionali ai fini deflattivi del contenzioso fiscale internazionale relativo alla doppia residenza. Essa prevede l’assoggettamento ad imposta e quindi la potestà impositiva degli Stati Contraenti sui redditi del contribuente da/fino al giorno del trasferimento del contribuente da uno Stato Contraente all'altro pertanto lo Stato della vecchia residenza terrà potestà impositiva solo sui redditi prodotti dal Soggetto trasferito fino al giorno del trasferimento così come lo Stato Contraente della nuova residenza avrà la potestà impositiva solo sui redditi prodotti dal Soggetto dal giorno del suo trasferimento. In alcuni stati come l'Irlanda il trattamento dello split-year è dato unilateralmente in quanto incluso nell'ordinamento interno ed è opzione esercitabile dal contribuente.
Cosa sono le retribuzioni estere convenzionali?
Un'agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti italiani all’estero
Le retribuzioni convenzionali costituiscono un'agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti italiani che pur rimanendo residenti in Italia, lavorano stabilmente all’estero per più di 183 giorni. Le retribuzioni convenzionali vengono fissate entro il 31 Gennaio di ogni anno con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esse fissano per determinate categorie di lavoro una retribuzione "immaginaria" ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, ciò indipendentemente dalle effettive retribuzioni corrisposte al lavoratore dipendente durante la sua permanenza all'estero. Poiché nella maggior parte dei casi le retribuzioni convenzionali sono di importo nettamente inferiore a quelle effettivamente percepite esse costituiscono un'agevolazione per il lavoratoree dipendente. Per saperne di più richiedi un consulto.
Iscrizione AIRE
Se mi trasferisco all’estero entro quanti giorni mi devo iscrivere all’AIRE?
Ai sensi della legge 470/1988 l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per:
i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono invece iscriversi all’A.I.R.E.:
le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
i lavoratori stagionali;
i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Fonte: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/service-info.sco?serviceId=92
Per portare a termine la procedura occorre:
• documento d’identità in corso di validità, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi
• documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, bollette di utenze residenziali, ecc.)
• stampante
• scanner
Limite al contante
Qual'è il limite al contante che posso portare con sé al mio rientro in Italia? E’ possibile superare il limite imposto dalla legge senza incorrere in sanzioni? A quanto ammontano le sanzioni se porto con sé somme maggiori? Al fine di eludere la norma posso portare con sé titoli o valori mobiliari di valore oltre la soglia stabilita per i contanti?
Occorre anzitutto premettere che non vi sono limiti al diritto di portare con sé qualsiasi somma di denaro, ma la legge impone degli oneri dichiarativi ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle attività illecite e del terrorismo qualora tale somma superi un certo ammontare. Bisogna distinguere tra le norme in vigore all’interno della Unione Europea e le norme nazionali. Dal 3 Giugno 2021 ogni persona che entri all’interno dell’Unione Europea può portare con sé una somma non superiore a 10 mila euro. Il detto limite si riferisce alla somma che si può introdurre senza dichiarazione, ciò non pregiudica quindi la liceità di portare con sé anche una somma maggiore a condizione che tale somma sia dichiarata spontaneamente in Dogana o alle Autorità nell’aeroporto di arrivo mediante una “cash declaration”; l’obbligo di tale dichiarazione è previsto non solo per coloro che entrano, ma anche per coloro che lasciano il territorio dell’Unione Europea. Poiché il fine della norma è quello di combattere attività di riciclaggio di denaro, la norma ha per oggetto oltre che il contante anche titoli o altri valori mobiliari.
Qualora il viaggiatore oltrepassasse più dogane dovrà compilare una nuova dichiarazione in ogni dogana specificando a chi o a quale entità o a quale uso sono destinate le somme di denaro in possesso. Questo è forse l’aspetto più cogente della norma poiché sono previste sanzioni penali qualora fossero dichiarati dati falsi circa l’uso e il destinatario dei valori in possesso. Una similare dichiarazione è d’obbligo sia da parte del mittente anche nel caso di spedizione di contanti a mezzo posta o corriere sia da parte del correntista al momento del prelievo di una somma di denaro oltre i 10 mila euro dal proprio conto corrente bancario.
In caso di omessa dichiarazione spontanea, le sanzioni amministrative e penali variano a seconda dell’importo e del comportamento tenuto dal possessore; l’ammontare delle sanzioni è consultabile sulla Carta doganale del viaggiatore, una guida informatica messa a disposizione presso il sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per quanto riguarda invece le norme nazionali è utile ricordare che prorogata la decorrenza del nuovo limite di 999,99 euro all’utilizzo del contante al 1 gennaio 2023.
Sono tassabili in Italia i redditi da pensione di invalidità estera?
Il fatto che una pensione di invalidità sia erogata da un'ente di uno stato estero, non modifica la natura assistenziale della pensione pertanto i relativi redditi saranno anch'essi esenti dalla formazione del reddito complessivo e di conseguenza non saranno oggetto di imposta italiana per il soggetto percettore residente.
Tassazione dei redditi da pensione di fonte estera
Dove va tassata la mia pensione qualora io abbia la dobbia cittananza?
Ci sono casi in cui nell'ambito del diritto tributario internazionale assume rilevanza la cittadinanza del soggetto, uno di questi è il caso dei redditi da pensione di fonte estera. In base ai Trattati contro la doppia imposizione comunemente sottoscritti dall'Italia, qualora la pensione fosse corrisposta da uno Stato per servizi ad esso resi dal soggetto non residente, la pensione potrebbe non essere tassata qualora il percettore della suddetta pensione fosse cittadino dello Stato di residenza diverso dallo Stato erogatore.
Trasferimento in UK
Se mi trasferisco in Gran Bretagna, qual’è la procedura per l’iscrizione all’AIRE?
Ogni sede consolare prevede diversi metodi di iscrizione all’AIRE pertanto si consiglia comunque di controllare presso il sito internet della sede del Consolato Generale di Londra il quale alla data attuale prevede esclusivamente l’iscrizione mediante accesso al portale del Ministero degli Affari Esteri FAST (Farnesina servizi telematici per Italiani all'estero), previa registrazione dell'utente nel sistema. Questa procedura, permette al cittadino di chiedere l'iscrizione AIRE compilando on-line il form di iscrizione ed allegando il documento d'identità e la prova di residenza direttamente in formato elettronico. Si sottolinea che dopo la registrazione al portale e dopo aver attivato il proprio account, è necessario accedere nuovamente al portale e procedere con l’iscrizione selezionando “Anagrafe Consolare e aire” tra i servizi disponibili. Cliccare: https://serviziconsolarionline.esteri.it. in pochi giorni lavorativi a partire dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti necessari. Riceverà un'email per conoscenza, nella quale chiediamo al suo Comune AIRE in Italia di confermare la sua registrazione.
Qualora la domanda risulti incompleta, i documenti necessari ed eventuali ulteriori informazioni verranno richiesti direttamente agli interessati di preferenza via e-mail. E’ pertanto opportuno accertarsi di avere comunicato correttamente il proprio indirizzo e-mail al momento dell’iscrizione al portale FAST. https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/register.sco?cid=5952235