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Il regime fiscale di favore per i lavoratori "rimpatriati" non può essere concesso laddove vi sia continuità tra il lavoro precedentemente svolto in Italia prima del trasferimento all'estero ed il lavoro svolto al rientro in Italia.

28 feb 2023

Principio di diritto n. 6/2023

Con una nota l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio di diritto secondo cui il regime fiscale di favore previsto per i lavoratori "rimpatriati" ovvero coloro che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi a seguito di un periodo di lavoro svolto all'estero, non può essere concesso laddove vi sia continuità tra il lavoro precedentemente svolto in Italia prima del trasferimento all'estero ed il lavoro svolto al rientro in Italia poichè in tal caso verrebbe a mancare la Vis attrattiva richiesta dalla ratio della norma ai fini dell’applicazione del regime speciale.

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