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La polizza vita sottoscritta all'estero con i relativi vitalizzi non ha una finalità previdenziale e non può essere considerata una pensione integrativa

9 mar 2023

Il trattamento delle "pensioni" da polizze vita ed il regime di favore previsto dall'articolo 24 ter del TUIR

Con la risposta all'interpello n. n. 246/2023 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che laddove una rendita vitalizia è percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente, la polizza non ha una finalità previdenziale pertanto essa non rappresenta una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, tale rendita non può essere riconducibile nell'ambito dei redditi da pensione dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, l'AE ritiene che tale rendita non possa far accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24 ter del TUIR per i titolari di pensione estera che trasferiscono la propria residenza nei comuni del Sud Italia con meno di ventimila abitanti.

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